Detrazioni fiscali per la pubblicità

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Continuano le detrazioni fiscali per la pubblicità!

Lo stato italiano rimborsa il 75% del valore incrementale degli investimenti nelle campagne pubblicitarie.

Continuano le buone notizie per le imprese che investono nella pubblicità, soprattutto per le startup e le microimprese, perché è stato confermato anche quest’anno, pur se con delle modifiche, il cosiddetto bonus pubblicità.

La richiesta va fatta entro il 31 marzo 2023 direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

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Vediamo a grandi linee come funzionerà quest’anno l’agevolazione sul credito d’imposta.

 

Quali sono le modifiche?

In passato le percentuali erano del 75% o del 50% in base alla tipologia di campagna pubblicitaria mentre, da quest’anno, intervengono due importanti cambiamenti in quanto il credito di imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale (rispetto al 2022) degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, fino ad un limite totale massimo di 30 milioni di euro.

Pertanto non sono più inclusi nelle agevolazioni tutti gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e radiofoniche, sia analogiche che digitali.

Chi sono i destinatari del bonus sulla pubblicità?

I soggetti indicati dalla legge che possono usufruire del credito d’imposta per l’acquisto degli spazi pubblicitari restano invariati:

  • Imprese di ogni tipologia
  • Lavoratori autonomi titolari di partita IVA
  • Enti non commerciali, purché abbiano residenza fiscale in Italia
E la grafica per queste campagne pubblicitarie? Rivolgiti ad AT&ACME: ci pensiamo noi!

Quali sono le date per la comunicazione?

La Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2023 può essere inviata dall’1 al 31 marzo dal portale dell’Agenzia delle Entrate, usando la procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”.

 

Quali sono le spese escluse?

Restano escluse le spese indicate nelle precedenti normative, sostenute per l’acquisto di:
– spazi per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi;
– spazi per spot relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line;
– tutte le spese accessorie, di intermediazione e per ogni altra voce diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa
E sono aggiunte, come abbiamo visto, tra le spese non rimborsabili, quelle sostenute per l’acquisto di:
– spazi per spot effettuati su emittenti televisive, sia analogiche che digitali
– spazi per spot effettuati su emittenti radiofoniche, sia analogiche che digitali

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